VERONA (VR) – Ieri ha fatto scalpore su alcuni siti specializzati e sui social la notizia che la ciclista venticinquenne emiliana Anna Trevisi sia stata multata dalle forze dell’ordine, mentre si trovava in allenamento con la sua bicicletta da corsa sulle strade del Lago di Garda, perchè sprovvista di campanello e luci. La sanzione ammonta a 143 euro. A darne notizia sul suo profilo social è stata la team manager della squadra femminile veronese. 

Approfittiamo di questo fatto di cronaca per approfondire la questione e fare un po’ di chiarezza a beneficio di tutti quanti usino abitualmente la bicicletta per passione o allenamento. La legge è in vigore già da tempo e il fatto che in pochi la facciano rispettare non significa che non vada seguita. 

La questione verte sull’articolo 68 del Codice della Strada che regolamenta, tra i vari commi, anche le “Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi”. A norma di legge le biciclette devono essere munite di pneumatici, freni indipendenti per ciascuna ruota, campanello e luci, da utilizzare quando si circola da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba. E, in ogni caso, anche in queste ore la bici può circolare, se condotta a mano.

Di seguito vi proponiamo l’articolo del Codice della Strada. 

Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 

TITOLO III – DEI VEICOLI 

Capo II – DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI 

Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi. 

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: 

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; 

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; 

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. 

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1. 

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. 

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. 

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97. 

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. 

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

Questo il post Facebook di Alessia Piccolo