Decreto Cura Italia: una efficace sintesi delle misure a sostegno del mondo sportivo
ROMA (RM) – Al fine di agevolare la lettura del Decreto “Cura Italia” a tutti gli operatori del sistema sportivo italiano, Sport e Salute ha realizzato una prima sintesi delle misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza COVID19 che possano essere di interesse per il mondo dello sport.
È stato pubblicato questa mattina nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”).
Al fine di agevolare la lettura del Decreto “Cura Italia” a tutti gli operatori del sistema sportivo italiano, Sport e Salute ha realizzato una prima sintesi delle misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza COVID19 che possano essere di interesse per il mondo dello sport. Ve le riportiamo.
DECRETO-LEGGE «CURA ITALIA»: MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
DOCUMENTO DI SINTESI CONTENENTE LE NORME DI PRINCIPALE INTERESSE PER IL MONDO SPORTIVO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
[Art. 61]
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
> DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.
Il regime di sospensioni – previsto per il settore turistico – viene esteso in favore di:
• federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
• gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness/culturismo, centri sportivi, piscine/centri natatori, centri per il benessere fisico;
• gestori di sale da ballo, sale gioco/biliardi, scommesse;
• organizzatori di eventi sportivi;
• gestori di scuole di vela/navigazione/volo;
• gestori di funicolari/funivie/cabinovie/seggiovie/ski-lift;
• gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.
La sospensione riguarda:
• RITENUTE;
• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI;
• PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA;
• IVA in scadenza a marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento delle ritenute, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.
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[Art. 95]
SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO
È disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.
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[Art. 96]
INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI
- La norma prevede un’indennità per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre alla formazione del reddito.
- L’indennità è quella prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e corrisponde a 600 euro per il mese di marzo.
- Le domande degli interessati sono presentate a Sport e Salute S.p.A.
- Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data odierna. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
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[Art. 97]
AUMENTO ANTICIPAZIONI FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC)
Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie – di cui al punto 2, lettera h), della delibera del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 – possono essere richieste nella misura del 20% (in luogo del 10%) delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di
progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento.
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DECRETO-LEGGE «CURA ITALIA»: MISURE GENERALI ANCHE A BENEFICIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE
[Art. 19]
NORME SPECIALI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per un massimo di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. La norma disciplina la procedura, semplificata, ed i termini per la presentazione della domanda.
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[Art. 22]
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza COVID 19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del lavoro e comunque per un periodo non superiore a
nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza a quella data. La norma disciplina poi le modalità di concessione del trattamento. Sono espressamente esclusi i datori di lavoro domestico.
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[Art. 23]
CONGEDO E INDENNITÀ
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID-19
- In conseguenza della sospensione delle attività didattiche i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per un massimo di 15 giorni (continuativi o frazionati), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
- Ai fini previdenziali, tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
- I congedi parentali, fruiti durante la sospensione, sono convertiti nel congedo di cui in precedenza.
- La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni.
- Nel caso di figli di età compresa fra 12 e 16 anni, a determinate condizioni, è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Gestione separata hanno diritto a fruire, per il medesimo periodo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito.
- La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- Il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
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[Art. 24]
PERMESSI RETRIBUITI EX L. 104/1992
Il numero di giorni di permesso retribuito previsto dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, viene incrementato di ulteriori complessive dodici giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
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[Art. 25]
CONGEDO E INDENNITÀ
PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19
- In conseguenza della sospensione delle attività didattiche, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire del congedo e dell’indennità di cui all’art. 23, ovvero, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per un massimo di 15 giorni (continuativi o frazionati), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
- Ai fini previdenziali, tale periodo è coperto da contribuzione figurativa. I congedi parentali, fruiti durante la sospensione, sono convertiti nel congedo di cui in precedenza.
- La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni.
- Nel caso di figli di età compresa fra 12 e 16 anni, a determinate condizioni, è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro. - Il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- L’erogazione dell’indennità e le modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica.
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[Art. 26]
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA
> DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
La norma provvede ad equiparare, ai fini del trattamento economico, il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva – di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del DL 23 febbraio 2020, n. 6 – trascorso dai lavoratori del settore privato, a quello trascorso per malattia.
Il relativo certificato, redatto dal medico curante, deve contenere gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Per i lavoratori, anche pubblici, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o di certificazione opportunamente rilasciata e attestante una condizione di rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle competenti autorità sanitarie – è equiparato al ricovero ospedaliero.
Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali, connessi con le predette tutele, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
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[Art. 27]
INDENNITÀ PROFESSIONISTI E COLLABORATORI
La norma prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro – nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020 – in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA al 23 febbraio 2020 e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla medesima data, iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.
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[Art. 31]
INCUMULABILITÀ TRA INDENNITÀ
La norma dispone la non cumulabilità tra le seguenti indennità:
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo.
Le suddette indennità non sono riconosciute, inoltre, ai percettori di reddito di cittadinanza.
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[Art. 34]
PROROGA TERMINI DECADENZIALI
IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, e della relativa prescrizione, è sospeso di diritto.
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[Art. 35]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
La norma proroga al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento di – ONLUS – Organizzazioni di volontariato
– Associazioni di promozione sociale – alla nuova disciplina del Codice del terzo settore.
È inoltre disposta la proroga al 31 ottobre 2020 del termine per l’adeguamento delle Imprese Sociali alla nuova disciplina contenuta nel d.lgs. n. 112/17.
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[Art. 39]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE
La norma intende incentivare, fino al 30 aprile, l’accesso alla modalità del lavoro agile da parte di quei soggetti affetti da disabilità o gravi patologie, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona nelle medesime condizioni, quando tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Viene inoltre riconosciuta una priorità nell’accoglimento delle relative richieste da parte dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
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[Art. 44]
ISTITUZIONE FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA
La norma, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300
milioni di euro per l’anno 2020.
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[Art. 46]
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI
La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti.
Nel medesimo periodo il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
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[Art. 56]
SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
La misura consiste in una moratoria straordinaria a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per superare la fase critica della caduta produttiva connessa all’epidemia Covid-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, previa richiesta, da formulare alla banca o altro intermediario finanziario creditore.
Per questi finanziamenti è previsto che:
- le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, sia rinviata fino alla stessa data e alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia ricadenzato sulla base di accordi tra le parti e sospeso fino al 30 settembre.
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[Art. 60]
RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI
La disposizione proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti – previdenziali ed assistenziali e per l’assicurazione obbligatoria – nei confronti delle pubbliche amministrazioni e in scadenza al 16 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.
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[Art. 62]
SOSPENSIONE DEI TERMINI
> PER ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Restano salve le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, previste dall’articolo 1 del d.l. n. 9/2020 (che proroga il temine del 16 marzo al 31 marzo 2020).
La disposizione contiene diverse sospensioni in ragione delle differenti fasce di ricavi o compensi, ad eccezione dei soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali le sospensioni si applicano a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (ex zona rossa), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
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[Art. 63]
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
La norma prevede la corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da
lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.
Il premio non concorre alla formazione del reddito.
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[Art. 63]
CREDITO D’IMPOSTA
> PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino al massimo di 20.000 euro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
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[Art. 66]
INCENTIVI FISCALI
> PER EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNODELLE MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID-19.
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
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[Art. 67]
SOSPENSIONE DEI TERMINI
> RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI
È disposta la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
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[Art. 68]
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO
> RELATIVI AI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e dagli avvisi di addebito dell’INPS.
I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
È previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta rottamazione-ter, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto “saldo e stralcio”.
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[Art. 69]
PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI
La norma prevede la proroga al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020.
Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con decorrenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere corrisposta entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata andrà versata entro il 18 dicembre 2020.
Viene, inoltre, prorogata di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle scommesse e del bingo, della gara per gli apparecchi di intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco; dello stesso termine, viene prorogata anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto.
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[Art. 71]
MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal Titolo IV del presente decreto – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – e dall’articolo 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per
i lavoratori domestici – effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
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[Art. 73]
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI
Il provvedimento consente, temporaneamente per il perdurare dello stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché venga data adeguata pubblicità delle sedute.
Tale modalità di svolgimento viene estesa anche alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità.
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[Art. 75]
ACQUISTI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI
> PER LA DIFFUSIONE DEL LAVORO AGILE E DI SERVIZI IN RETE PER L’ACCESSO DI CITTADINI E IMPRESE
Il disposto – al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 – favorisce l’applicazione e lo sviluppo del lavoro agile c.d. “smart working” e più in generale incentiva la diffusione di servizi in rete e agevola l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, tramite la semplificazione di procedure di acquisto di servizi informatici.
In particolare si consente, sino al 31 dicembre 2020, alle amministrazioni nonché alle autorità amministrative indipendenti, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di
connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, previa acquisizione, tra le altre, di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC.
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[Art. 87]
MISURE STRAORDINARIE
> IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO E DI PROCEDURE CONCORSUALI.
La norma, per quanto di interesse, stabilisce che durante il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle P.A. e delle autorità amministrative indipendenti.
Tale tipologia di lavoro può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato e può essere svolto anche con apparecchi in dotazione del dipendente se non sono disponibili quelli forniti dall’amministrazione.
È inoltre prevista la sospensione delle procedure concorsuali per 60 gg dalla data di entrata in vigore del dl.
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[Art. 88]
RIMBORSO DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO
> E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA.
La norma, per quanto di interesse, prevede che le disposizioni già inserite per il rimborso dei titoli di viaggio dall’articolo 28 del d.l. n. 9/2020, si applichino anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di un voucher (secondo l’ambito di applicazione previsto dall’art. 28 prima citato).
A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, il venditore provvederà all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
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[Art. 91]
POSIZIONI IN MATERIA DI RITARDI O INADEMPIMENTI
> IN AMBITO CONTRATTUALE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
L’articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materie di contratti pubblici, chiarendo che, in alcuni casi il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c., nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
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[Art. 103]
SOSPENSIONE DEI TERMINI
> DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA.
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
È previsto, inoltre, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.
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[Art. 104]
PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
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[Artt. 106-107]
NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE E DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVOCONTABILI
La disposizione prevede che nelle società, tra cui anche le Spa, sia possibile che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è necessario, poi, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
È prevista, inoltre, la proroga di alcuni termini, tra cui quello per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti od organismi pubblici diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Tale termine, ordinariamente fissato per l’annualità 2019, al 30 aprile 2020, è fatto slittare al 30 giugno 2020, in ragione della situazione0
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19.
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