In queste ore le singole regioni stanno emanando ordinanze e disposizioni per il ritorno all’attività nella Fase 2. Oltre ai chiarimenti del Governo, pertanto, si ricorda che occorrerà tener conto anche delle ordinanze delle singole Regioni, le quali potrebbero esplicitare meglio le attività sportive consentite.

Con nota odierna il Governo ha chiarito che “al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione. “ L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale”

Pertanto:

dal 4 maggio sarà consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; pertanto non è più necessaria la “prossimità dell’abitazione” per rendere possibile l’attività sportiva e motoria. Si può correre, passeggiare, andare in bici senza limitazioni salvo quella del farlo in forma individuale e rispettando il distanziamento sociale. Per quanto concerne le modalità di accompagnamento dei minori/diversamente abili non appena disponibili forniremo indicazioni più precise anche rispetto alle ulteriori ordinanze regionali che potrebbero essere emanate al riguardo; si veda ad esempio quella della regione Sicilia riportata più in basso.

Non sono consentiti eventi e competizioni sportive; come pure manifestazioni sportive con la presenza di pubblico;

– fermo restando il distanziamento sociale di due metri ed il rispetto delle emanande linee guida, il 4 maggio possono riprendere senza alcun assembramento, a porte chiuse, le sessioni di allenamento di atleti di discipline sportive individuali professionisti e “non professionisti”, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Per detto riconoscimento è in corso la definizione dei criteri per la compilazione delle liste degli atleti che si potranno allenare di cui verrà data pronta notizia.

Gli impianti sportivi potranno riaprire quindi solo per gli atleti di interesse nazionale indicati da Coni, Cip e Federazioni.

Ai fini di tali attività verranno emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

– Per quanto riguarda gli sport di squadra, non è stata ancora fissata una data per la ripresa; si ipotizza la data del 18 maggio.

Restano chiuse palestre e centri sportivi ed al momento non è stata indicata alcuna data per la loro riapertura al pubblico, anche se era stata avanzata una ipotesi – in forma condizionata – per l’8 giugno ma sono ancora al vaglio del Governo le dinamiche della riapertura sport per sport anche in base alla classificazione degli sport per livello di rischio contagio.




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Tornando alle ordinanze delle singole regioni, ad oggi risultano emanate:

  1. l’Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 della Regione Siciliana la quale all’art. 8 dispone: “attività sportiva: è consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. 7 pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
  2. In Lombardia l’ordinanza prevede che è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro. È consentito svolgere attività motoria o passeggiate all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse. Allenamenti per gli atleti: sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse (vedi al punto 16. un nuovo aggiornamento).
  3. Emilia Romagna: Ordinanza Num. 74 del 30/04/2020. È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;
  4. Abruzzo: Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020 prevede 1. Che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce; 2. Che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo; 3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog; 4. che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;
  5. Marche: Il Presidente della Regione ha firmato il 30 Aprile un atto di indirizzo, con chiarimenti e disposizioni attuative in materia di attività sportiva, di spostamenti all’interno del territorio regionale, di raggiungimento delle seconde case, di taglio del verde e coltivazione degli orti e di manutenzione degli impianti sportivi. Il decreto consente, con la stessa decorrenza dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020 (ore 00.00 del 4 maggio):
    1) lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al mantenimento del contagio da COVID-19;
    2) nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, le attività di manutenzione di natanti e di imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate dalla tutela dal contagio;
    3) la navigazione delle unità da diporto, entro i confini regionali per raggiungere le imprese abilitate alla manutenzione e riparazione delle unità nautiche, e la navigazione con unità da diporto al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi. Oltre al conduttore dell’imbarcazione può essere prevista la presenza a bordo solo di un’altra persona. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
    4) lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, con divieto di assembramenti e con l’obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante;
    5) le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei DPI per quanto applicabili.
    6) lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni: limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare; che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; con non piu’ di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa. Relativamente alla pesca sportiva lungo le acque interne, l’ordinanza ha efficacia conformemente al calendario piscatorio.
    7) l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari e degli affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della Regione Marche nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
    8) la passeggiata a cavallo, svolta in maniera individuale e nel rispetto della normativa del distanziamento sociale;
    9) l’allenamento e addestramento cani ai fini venatori e nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L’attività dovrà essere svolta singolarmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19;
    10) l’attività di controllo della fauna selvatica;
    11) gli spostamenti all’interno del territorio regionale per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e per attività motoria e sportiva all’interno del territorio regionale;
    12) il raggiungimento delle seconde case all’interno del territorio regionale per motivazioni di necessità, fatto salvo il rientro la sera presso la propria abitazione;
    13) il taglio del verde e di coltivazione degli orti, senza la previa comunicazione al Prefetto ma con la debita documentazione (autodichiarazione che il cittadino deve portare con sé, per lo spostamento al fine di raggiungere l’orto, con allegato l’atto che ne attesti il titolo di proprietà, concessione, affitto). Il cittadino deve percorrere il tragitto più breve dal luogo di domicilio o residenza, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali ed evitare assembramenti. E’ consentito ad una sola persona per nucleo familiare di raggiungere l’orto e per una sola volta al giorno;
    14) la manutenzione del verde su impianti sportivi anche ai fini igienici e di manutenzione e di sicurezza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o gestori di impianti sportivi comunali. – ovvero “è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio regionale (non solo comunale) di residenza o dimora” e “il riferimento alle leggi 394/91 e 15/94 è da intendersi all’attività di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 6 (punto 10 della presente news)”.
  6. Puglia Ordinanza N. 214 entra solo nel dettaglio della pesca sportiva consentendola.
  7. Calabria: Ordinanza N. 37 del 29 aprile 2020 consente la possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali.
  8. In Alto Adige è ammessa attività ciclistica con ogni tipo di bicicletta, con limite territoriale regionale (prov. di Bolzano), per attività individuale, nel rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza con necessità dei dispositivi individuali di protezione in vicinanza di altre persone.
  9. Piemonte: non ci sono ordinanze specifiche in relazione all’attività sportiva; nessuna restrizione particolare, quindi nel rispetto del DPCM si può uscire in bici anche fuori dal comune all’interno del territorio regionale; sul sito della Regione è in ogni caso presente un rinvio alla nota esplicativa e interpretativa che il Comitato Regionale Piemonte – CONI ha predisposto il relazione al DPCM del 26 aprile 2020 per gli articoli che disciplinano lo sport e le attività motorie; per consultare la nota cliccare sul seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/coni_piemonte_-_nota_dpcm_26_aprile_2020.pdf.
  10. Regione Lazio: Ordinanza N. Z00038 del 02/05/2020: ART. 4 Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:a. l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;b. l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.c. entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  11. Regione Sardegna: Ordinanza n. 20 del 2/5/2020 : l’ordinanza apre anche all’attività sportiva nei centri sportivi nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e non pone nessun limite per gli spostamenti da un comune all’altro in bici. In particolare ART. 5) Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio regionale gli sport individuali all’aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili )nell’ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, il loro contatto o la fruizione promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso. I centri sportivi per sport individuali all’aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire altresì la costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in particolare di spogliatoi, bagni e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali centri sportivi. ART. 6) Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni, è consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse.
  12. Regione Toscana: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 46 del 29 Aprile 2020: 1. E’ consentito per l’attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione; 2. nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri; DISPOSIZIONI FINALI: L’ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020 – Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria è revocata e pertanto non si provvede alla pubblicazione integrale sul B.U.R.T. La presente ordinanza ha validità dal 1 maggio e fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020;
  13. Regione Campania: Ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020: Il provvedimento consente di svolgere attività motoria all’aperto, ma soltanto nei pressi della propria abitazione e in forma individuale, allo scopo di evitare assembramenti. E’ consentito farlo anche con un accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti. In questo caso, però, è necessario mantenere un obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. L’attività è però consentita solo in due fasce orarie della giornata. Di mattina, dalle ore 6,30 alle 8,30; di sera, dalle ore 19,00 alle 22,00. Permane inoltre il divieto di svolgere attività di corsa, footing e jogging nelle aree pubbliche e in mezzo alla gente. E’ consentito invece passeggiare.
  14. Friuli Venezia Giulia: Ordinanza n. 11 del 26 Aprile: è consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;
  15. Regione Val D’Aosta: Ordinanza n. 192 del 3/5/2020: permane il divieto di svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Rientrano nell’attività sportiva gli allenamenti individuali all’aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra è consentito anche spostarsi con i mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale.Sono consentiti, gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, di arrampicata delle Guide alpine la cui professione è disciplinata dalla L.R. 7/1997, iscritte al relativo Albo professionale e munite di tesserino di riconoscimento di cui all’art. 8 della L.R. 7/1977, in ragione della necessità di una preparazione atletica e tecnica funzionale alla sicurezza in montagna.Al fine di agevolare la mobilità alternativa all’uso dei veicoli privati e dei mezzi pubblici, è consentito il noleggio di biciclette con consegna a domicilio del noleggiatore, subordinatamente al rispetto della distanza interpersonale di un metro e con divieto di creare assembramenti. Il personale, all’atto della consegna, dovrà essere munito di guanti e mascherina e dovrà sostare presso il noleggiante il tempo minimo necessario per effettuare la consegna.
  16. Regione Lombardia: (ordinanza del 3/5/2020):
    4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
    E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto.
    5. Attività agonistica in impianti sportivi
    È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

La Lombardia ha anche tolto l’obbligo di indossare la mascherina durante l’attività fisica, anche se va sempre portata con sé.

 

Guanti e mascherine anche laddove non obbligatorie è sempre consigliato averle a bordo così come si consiglia un maggiore distanziamento anche fino 20-25 metri 

 

Seguono aggiornamenti con le ordinanze delle altre regioni.