ROMA (RM) – Alla luce delle numerose richieste di chiarimento riguardo le responsabilità derivanti dalla ripresa dell’attività, la Federazione Ciclistica Italiana chiarisce alcuni punti sia per quanto riguarda la responsabilità civile che penale.

RESPONSABILITÀ CIVILE – Per quanto riguarda la responsabilità civile legata al rischio di contagio durante l’attività sportiva, sia essa all’interno della propria società che in occasione di manifestazioni, su diretta richiesta della Federazione, l’attuale Assicurazione (in essere per i tesserati federali) ha chiarito che la stessa copre anche eventuali danni provocati da attività della Federazione che portassero ad un contagio da Covid-19.

L’Assicurazione ricorda, infatti, che l’art. 2 della polizza de quo espressamente stabilisce quanto segue: “L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ad eccezione delle attività e delle operazioni menzionate al paragrafo “Esclusioni”, ovunque nell’ambito della validità territoriale della polizza”.

In merito a tale ultimo inciso, la stessa Assicurazione ha confermato che nel paragrafo “Esclusioni” non vi sono richiami a danni cagionati per epidemie e/o pandemie.

Anche la polizza Tutela Legale n. 2003002708/S copre le spese per resistere a richieste risarcitorie per eventuali danni da contagio da Covid – 19.

l’Assicurazione segnala che nell’art. 2 della polizza de quo – rubricato “oggetto dell’Assicurazione” – sono comprese anche le richieste risarcitorie per fatti illeciti di terzi nonché danni extracontrattuali cagionati a terzi.

Dunque, possibili danni provocati dal contagio da Covid – 19 possono essere ricompresi nelle richieste risarcitorie per fatti illeciti e/o per danni extracontrattuali.

In ogni caso, nell’art. 4 intitolato “Esclusioni” non vi è alcuna limitazione al risarcimento di danni cagionati dalla diffusione di epidemie, pandemie e similari.




RESPONSABILITÀ PENALE – Relativamente alle responsabilità penali, la Federazione ricorda che l’art. 29 bis della legge di conversione (legge n. 40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20 introduce una norma che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19, dopo che l’art. 42 del D.L. “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha equiparato il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro.

Secondo il nuovo art. 29 bis, introdotto dalla Legge di conversione, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono l’obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 2087 c.c. mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida di cui all’art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020. La norma precisa che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quindi, in sintesi, il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure protettive – di qui la fondamentale importanza di osservare le linee guida e di attuare i protocolli di sicurezza – inserendosi nelle ordinarie regole che disciplinano le responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi.