DPCM 24 ottobre 2020: locali chiusi delle 18, consigliato non muoversi. Cosa cambia per lo sport?
ROMA (RM) – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto oggi a Palazzo Chigi una conferenza stampa per illustrare le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nel nuovo DPCM 24 ottobre 2020 (in allegato il testo completo e l’allegato).
I punti principali introdotti dal nuovo decreto
Chiudono alle 18 bar e ristoranti
Per limitare la circolazione, il nuovo decreto prevede che da lunedì tutte le attività (bar, ristoranti e negozi) abbassino le serrande alle 18.
Scuola in presenza fino alle medie
Nidi, materne, elementari e medie continueranno a funzionare regolarmente, mentre per le scuole secondarie di secondo grado si prevede il 75% di didattica a distanza e il 25% in presenza.
Stop a sport di squadra, piscine e palestre
Chiudono gli impianti sportivi, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. È confermata la sospensione degli allenamenti di squadra e delle competizioni nel caso degli sport di contatto a livello amatoriale e dilettantistico. Continuano le competizioni professionistiche. Restano aperti i musei, ma con ingressi contingentati.
Consigliato di limitare gli spostamenti
“Non introduciamo un coprifuoco, è una parola che non ci piace”, ha detto il premier. Sebbene non ci sia un divieto formale agli spostamenti, è fortemente raccomandato di non spostarsi in Comuni diversi da quello di residenza o domicilio se non per studio, lavoro, salute o per situazioni di necessità. Raccomandato anche non ricevere a casa persone estranee al nucleo famigliare.
Promessi indennizzi
“Sono già pronti gli indennizzi a tutti coloro che verranno penalizzati dalle nuove norme”, ha promesso Conte verso la fine del suo intervento. I ristori arriveranno direttamente sui conti degli interessati con bonifico, grazie a un decreto che dovrebbe essere in Gazzetta ufficiale già martedì, con l’obiettivo di distribuire i sussidi nel mese di novembre. Tra le altre misure per sostenere l’economia, ha elencato il premier, è stata cancellata la seconda rata dell’Imu, confermata la cassa integrazione e prevista una nuova indennità mensile una tantum per i lavoratori stagionali e dello spettacolo, uno dei settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia.
Salute ed economia
“Faremo tutto quello che è necessario per preservare contemporaneamente salute ed economia”, è la promessa del governo. “Nostro obiettivo non è riportare curva dei contatti a zero ma tenerla sotto controllo”, per scongiurare un nuovo lockdown che il Paese non può più permettersi e poter “tirare il fiato” a Natale.
Cosa cambia per lo sport?
Si riportano di seguito, inoltre, estrapolazione delle norme relative l’attività sportiva, contenute nell’art. 1 punti d), e), f), g), h):
“d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nei rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia e vietato o per i quali e prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicate nella dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.”
Il ciclismo
Il ciclismo non è considerato sport di contatto. Per questo motivo, fato salve specifiche decisioni prese in autonomia dalle autorità locali, gli eventi ciclistici possono proseguire. Per i prossimi due più imminenti in programma, come i Campionati Italiani su Pista di Ascoli Piceno ed il Campionato Italiano Cronosquadre vale anche il fattore della rilevanza nazionale dell’evento.
L’autocertificazione
Torna anche l’autocertificazione. Il Viminale ha diffuso il modulo (DA SCARICARE IN ALLEGATO) che servirà ai cittadini di tutta Italia per evitare la multa se si spostano negli orari vietati. Le Regioni che hanno previsto restrizioni agli spostamenti sono Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Piemonte. La scheda va compilata ogni volta e consegnata alle forze dell’ordine, che poi possono effettuare controlli successivi. In caso di visita a un parente o altre persone per motivi d’urgenza non è obbligatorio indicarne le generalità per motivi di privacy.