Decreto Ristori: le misure per lo sport dilettantistico
ROMA (RM) – Con la pubblicazione in G.U., in data 28.10.2020, del D.L. 137/2020 sono stati introdotti degli strumenti a sostegno delle attività sportive che hanno subito un arresto a seguito delle misure restrittive e di contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 contenute nel DPCM 24.10.2020.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)
Tra gli interventi più importanti previsti nel menzionato Decreto (c.d. DECRETO RISTORI) si evidenzia il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 (quindi anche per le associazioni e società sportive dilettantistiche) e che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 al DECRETO RISTORI (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 931200 attività di club sportivi, 931910 enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, 931999 altre attività sportive nca).
Sono quindi escluse dalla predetta agevolazione le associazioni sportive dotate del solo codice fiscale.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019.
Si precisa che il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei suddetti requisiti di fatturato qualora l’associazione o la società abbia aperto la P.IVA a partire dal 1° gennaio 2019; in tal caso la percentuale prevista nell’Allegato 1 in base al codice Ateco sarà applicata sul contributo minimo di euro 2.000. Ad esempio:
Associazione sportiva con Ateco n. 931200 e P.Iva aperta al 10.01.2019, a prescindere dal fatturato avrà diritto a un contributo pari a € 2.000 x 200% = € 4.000
Il contributo a fondo perduto spetterà “automaticamente” a coloro che hanno già richiesto e percepito il contributo a suo tempo riconosciuto sul calo del fatturato ai sensi dell’art. 25, D.L. 34/2020; mentre per coloro che, pur avendone i requisiti, non lo avevano allora richiesto o per i soggetti di recente costituzione (purché dotati di P.Iva ante 25.10.2020) le somme saranno corrisposte previa presentazione di apposita richiesta all’Agenzia delle entrate in forma telematica (autonomamente se dotati di Pin dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o tramite un commercialista o intermediario fiscale).
Pertanto, coloro che hanno già ricevuto il precedente contributo dovranno semplicemente attendere il bonifico sul c/c bancario o postale a suo tempo comunicato mentre per le nuove richieste sarà necessario un comportamento attivo da parte delle associazioni e società sportive con P.Iva.
FONDO PER IL SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ( ART.3)
Viene istituito un fondo con dotazione i euro 50.000.000 destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle ASD/SSD che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. Seguirà un provvedimento del Capo Dipartimento per lo Sport che stabilirà i criteri di ripartizione.
BONUS COLLABORATORI SPORTIVI (ART. 17)
Particolarmente interessante risulta la previsione dell’art. 17 per i collaboratori sportivi: è stata infatti nuovamente riconosciuta una indennità una tantum (come già erogata negli scorsi mesi) che viene elevata a 800 euro; possono beneficiarne coloro che hanno rapporti di collaborazione di natura sportiva dilettantistica presso il CONI o il CIP, nonché Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, o ancora presso associazioni/società sportive dilettantistiche.
L’emolumento, erogato dall’Ufficio di Sport e Salute, verrà concesso qualora i sodalizi in oggetto abbiano subito un’interruzione, una sospensione o una sensibile diminuzione nella loro attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriore presupposto per poter accedere alla domanda è che il soggetto non sia titolare di altre fonti di reddito di lavoro, di cittadinanza e/o di emergenza o pensione di ogni genere o assegni equiparati.
A quanti hanno già beneficiato per una o più delle precedenti mensilità, ferma restando la permanenza dei requisiti, l’indennità di 800 euro verrà erogata direttamente sul conto corrente precedentemente indicato, senza necessità di dover procedere con una nuova istanza. Invece coloro che non avessero mai fatto domanda per i bonus dei mesi scorsi e fossero interessati a percepire l’emolumento di novembre 2020 dovranno presentare apposita richiesta entro il 30.11.2020 tramite la piattaforma telematica, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti e secondo le modalità e tempistiche indicate da Sport e Salute Spa sul proprio sito web.
CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE (ART. 8)
L’art. 8 ripropone il credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (es. sede sociale, magazzini, velodromi, bikepark) relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le associazioni con P.Iva e società sportive dilettantistiche che operano nel settore di cui alla tabella dell’Allegato 1, indipendentemente dal volume dei compensi e ricavi registrato nel periodo di imposta precedente. Medesima agevolazione anche per le associazioni con solo codice fiscale purché gli immobili siano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.
ALTRE MISURE
Altre misure sono rappresentate dal la cancellazione delle 2^ rata Imu e dalla proroga al 10 dicembre per l’invio del modello 770.
Dott. Enrico Savio – Commercialista e Revisore legale in Romano d’Ezzelino (Vi)
Avv. Daniela Moscarino – Foro di Latina