Protocollo sanitario FCI, aggiornato al 10 gennaio 2022. Le regole per atleti e organizzatori
ROMA (RM) – Si pubblica in allegato il Protocollo sanitario della FCI, aggiornato al 10 gennaio 2022, a seguito dell’emanazione dei D.L. 221 e 229/2021, rispettivamente del 24 e del 30 dicembre 2021, del D.L. 1/2022 del 7 gennaio 2022, della Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, nonché delle nuove Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, del 3 gennaio 2022, redatte a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello Sport.
L’aggiornamento si è reso necessario in quanto i sopracitati nuovi dispositivi legislativi, oltre a prorogare lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022, hanno introdotto significative modifiche e novità relativamente alle misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, con nuove disposizioni in materia di isolamento, quarantena e sorveglianza sanitaria, per soggetti non vaccinati, vaccinati incompleti, vaccinati, vaccinati con dose booster, nuove disposizioni in materia di capienza per l’accesso del pubblico, nuove disposizioni in relazione all’introduzione, fino al 15 giugno 2022, di obbligo vaccinale e relativo impiego del Super Green Pass (o Green Pass “rafforzato”) per i soggetti ultracinquantenni.
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Nello specifico l’obbligo di possesso di Green Pass “base” in corso di validità, per le Regioni bianche e gialle, e di Green Pass “rafforzato”, per le Regioni che dovessero ricadere in arancione, previsto per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, da esibire su richiesta dei soggetti verificatori, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 data di cessazione dello stato di emergenza nazionale (salvo proroghe).
In tale ambito, peraltro, con il D.L 221/2021 è stato disposto, per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l’obbligo di possesso del cosiddetto Green Pass “rafforzato” per l‘accesso a spogliatoi e docce per tutte le Regioni (bianche, gialle ed arancioni) fino al 31 marzo 2022, data di cessazione (salvo proroghe) dello stato di emergenza nazionale.
In tale ambito va peraltro sottolineato quanto consegue dall’introduzione, con il D.L. 1/2022, dell’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni.
Sulla base di tale disposizione per i soggetti ultracinquantenni, compresi coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto Decreto, è stato introdotto, fino al 15 giugno 2022, per tutte le Regioni (bianche, gialle ed arancioni), per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass “rafforzato” in corso di validità.
Di tale obbligo, peraltro, in considerazione delle tempistiche previste dal Decreto per il suo assolvimento, dovrà tenersi conto, ai fini delle conseguenti verifiche, a far data dal 15 febbraio 2022.
Nell’ambito di tali aggiornamenti si precisa che le disposizioni sul Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti, in attesa di un nuovo DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Nel merito si specifica che, per la categoria G6, sono da ritenersi esclusi solo gli atleti che, con espresso riferimento all’età anagrafica, nell’ambito della stagione agonistica di riferimento non hanno ancora compiuto 12 anni.
Si specifica inoltre che il Green Pass non è richiesto per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi ultimi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali detta certificazione è richiesta se non per il tempo strettamente necessario.
Si specifica altresì che il Green Pass sia “base” che “rafforzato”, non è da ritenersi richiesto per la pratica di attività sportiva e/o per gli allenamenti all’aperto al di fuori dei siti sportivi.
Per quanto riguarda l’accesso del pubblico resta confermato l’obbligo di possesso di Green Pass “rafforzato” per tutte le tipologie di regione (bianca, gialla e arancione) ma esteso fino al 31 marzo 2022 data di cessazione (salvo proroghe) dello stato di emergenza nazionale. Peraltro tale obbligo non ricade sui soggetti esenti per età dalla campagna vaccinale (infradodicenni) e sui soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.
Nel merito, in base a quanto disposto con il D.L. 1/2022, va tuttavia specificato che per i soggetti ultracinquantenni, compresi coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto, anche per l’accesso del pubblico l’obbligo è da considerarsi esteso , fino al 15 giugno 2022, per tutte le Regioni (bianche, gialle ed arancioni).
Inoltre Il D.L. 221/2021 ha introdotto le seguenti disposizioni per l’accesso del pubblico: 1) obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia al chiuso che all’aperto;
2) vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, mentre il D.L. 229/2021 ha modificato i limiti massimi di capienza, adeguandoli alla situazione epidemiologica attuale e portandoli per tutte e 3 le fattispecie di Regioni al 50% all’aperto ed al 35% al chiuso.
Si sottolinea, inoltre, che nell’ambito del testo del suddetto protocollo è previsto un paragrafo relativo alla gestione dei siti di gara e di allenamento che rimanda a file specifici che, pur non essendo richiamati come allegati, fanno parte integrante del protocollo medesimo.
Gli stessi sono riportati sul sito in una sezione separata, ma sempre all’interno dei protocolli federali.
Si riportano di seguito il testo del Protocollo sanitario federale ed i relativi allegati da 1 a 9.
File Allegati
- Protocollo sanitario federale aggiornamento al 10 gennaio 2022
- Circolare Ministero Salute 11_08_2021 (allegato 1)
- Circolare ministero salute 30_12_2021 (allegato 2)
- Nota Ministero della Salute x idoneità sportiva (allegato 3)
- Protocolli FMSI x professionisti (allegato 4)
- Modulo di autodichiarazione x atleti e staff (allegato 5)
- Modulo di autodichiarazione x organizzatori gara-responsabili impianti o allenamenti (allegato 6)
- Delibera CONI del 19_01_2021 (allegato 7)
- Modulo di autodichiarazione x corsisti x corsi TI2 e GUIDA (allegato 8)
- delega x verifica green pass (allegato 9)