Cosa prevedono il nuovo Dpcm e le ordinanze delle singole regioni per lo sport dal 18 maggio?
ROMA (RM) – Il Presidente Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore da oggi, 18 maggio. Già nella giornata di ieri era stato emanato il Dpcm del 17 maggio 2020 (in allegato il testo completo), unitamente ai protocolli nazionali, dal quale estrapoliamo le parti di interesse per l’ambito sportivo.
ART. 1
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.
Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico – Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020.
Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
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La Federazione Ciclistica Italiana invita tutti i tesserati ad attenersi alle disposizioni delle Istituzioni ed Enti locali (pubblicate di seguito) e in generale a mettere in atto comportamenti responsabili e rispettosi della salute generale.
18 MAGGIO – ORDINANZE E DISPOSIZIONI REGIONALI
Pubblichiamo l’ordinanza n. 547 della Regione Lombardia estrapolando la parte relativa all’ambito sportivo come segue:
1.5 Attività sportive e ludico-ricreative
1. Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive.
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
5. Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.
6. A decorrere dal 25 maggio 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale (ai quali, come tali, non sono applicate le misure stabilite nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30/04/2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza che saranno definiti da Regione Lombardia entro la data di ripresa dell’attività
Pubblichiamo l’ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 della Regione Toscana estrapolando la seguente parte di interesse per l’ambito sportivo:
Disposizioni per attività specifiche
17. di consentire fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivi compreso tennis e golf, nonché l’allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, spazi comuni al chiuso; dal 25 maggio si applicano le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020;
>> EMILIA ROMAGNA – Ordinanza n. 82
Pubblichiamo Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 estrapolando la parte di interesse per l’ambito sportivo:
7. a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
– attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
Pubblichiamo l’allegato decreto n. 57 della Regione Piemonte estrapolando la parte di interesse per il settore sportivo.
28) dal 18 maggio 2020, sono consentite le attività sportive all’aria aperta in forma individuale rispettando la distanza minima di due metri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: atletica, ciclismo, corsa, golf, tiro con l’arco, tiro a segno, equitazione, tennis, vela, attività acquatiche individuali, canottaggio, escursionismo, arrampicata libera, sci alpinismo, motociclismo, automobilismo, attività cinofila) nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi subordinatamente all’osservanza delle seguenti disposizioni:
– i gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta vietano la fruizione degli spazi e servizi accessori (palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi) fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici;
– i suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, assicurano il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione delle misure atte ad assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (ad esempio utilizzando il sistema della prenotazione on line o telefonica degli spazi, le turnazioni, la gestione degli accessi al sito sportivo ed al percorso degli utenti);
– l’attività di insegnamento è consentita a condizione che l’istruttore mantenga la distanza di sicurezza ovvero utilizzi la mascherina se la dimostrazione o l’assistenza all’allievo avvenga a distanza inferiore e che l’istruttore indossi guanti monouso se l’attività prevede il contatto con l’allievo.
Pubblichiamo Ordinanza Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 con l’allegato 2 relativo alle linee guida ed estrapolando dal testo la parte di interesse per l’ambito sportivo:
A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
2. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;
B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
1. è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;
2. è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;
3. è ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. l’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;
C) ATTIVITA’ ECONOMICHE
b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell’allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:
9. uffici aperti al pubblico
tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 – v. linee guida di cui all’allegato 1);
12. piscine
piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.- v. linee guida di cui all’allegato 1);
13. palestre
palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) – v. linee guida di cui all’allegato 1);
14. impianti sportivi;
tutti gli impianti sportivi all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione – v. linee guida di cui all’allegato 2);
>> BASILICATA – Ordinanza n. 22
Pubblichiamo l’allegata ordinanza n. 22 della Regione Basilicata estrapolando dal testo la parte relativa all’ambito sportivo come segue:
Art. 4 (Misure in materia di attività sportiva e altre disposizioni)
1. Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
2. Fino al 25 maggio 2020 sono sospese le attività delle palestre, ovvero le altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni), centri e circoli culturali, centri sociali e centri ricreativi.
3. Ferma la sospensione delle suindicate attività, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell’ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive – in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività. A tale fine trovano applicazione le Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
4. E’ consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purchè nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
5. L’attività sportiva, per tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, è consentita anche all’interno delle strutture, degli impianti e dei circoli sportivi, se svolta all’aperto e tale da consentire detta attività nel rispetto del distanziamento sociale ed evitare il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta precluso, nelle predette strutture, l’utilizzo degli spazi comuni quali gli spogliatoi, le docce, le palestre e le piscine. Ai fini dell’attuazione del presente comma i gestori delle predette strutture sono tenuti all’applicazione delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza.
6. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, la pesca sportiva e ricreativa, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
7. E’ consentito, nell’intero territorio regionale, in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghiale (cd.“Sus scrofa Linnaeus”) sull’intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia, fermo restando l’osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale, igiene e sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento.
8. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, nel rispetto della vigente disciplina, l’attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali anche presso centri di addestramento, compresa l’attività del servizio di custodia, fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
9. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari. Per dette attività, nelle spiagge libere e negli arenili, deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Per tali attività trovano applicazione le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza.
10. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le attività delle strutture ricettive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, secondo le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
Pubblichiamo l’Ordinanza n. 21 del 17/5/2020 Regione Sicilia estrapolando la parte relativa all’ambito sportivo come segue:
Art. 15 (attività sportive)
Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza.
Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate.
Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva – anche di squadra – ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.
Si pubblica l’ordinanza n. 23 del 17 maggio della Regione Sardegna (vedi allegato sopra).
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